skip to Main Content

Novità per il DM 37/2008 – Pubblicato il 17 settembre l’aggiornamento al Decreto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto 17 luglio 2025, n.130 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.216 del 17 settembre 2025) ha modificato gli Art. 2; 3; 5 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 che disciplina le attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Le novità di maggior rilievo le troviamo all’Art. 5:
  • Art. 5 bis, comma 1  – sostituito come segue:

«Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

ART 5 BIS COMMA 1 – ORIGINARIO / SOSTITUITO ART 5 BIS COMMA 1 – NUOVO
Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»
  • Art. 5 bis, comma 2  – modificato come segue:

Le parole: «una dichiarazione di conformità dell’impianto» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell’adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l’attestazione, con apposita etichetta, di “edificio predisposto alla banda ultra larga”»

ART 5 BIS COMMA 2 – ORIGINARIO ART 5 BIS COMMA 2 – AGGIORNATO
Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia ai fini dell’adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici l’attestazione, con apposita etichetta, di “edificio predisposto alla banda ultra larga, ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
  • Art. 5 bis, comma 3  – modificato come segue:

La parola: «dichiarazione» è sostituita dalla seguente: «attestazione»

ART 5 BIS COMMA 3 – ORIGINARIO ART 5 BIS COMMA 3 – AGGIORNATO
Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tale attestazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  • Articolo 5 bis  – Aggiunto il comma 3 bis

Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell’articolo 135 -bis, comma 2 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»

Altre modifiche inserite nel decreto hanno interessato gli articoli:
  • Art. 2, comma 1, lettera a): le parole: «decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;
  • Art. 3, comma 1: le parole: «delle attività di cui all’articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività relative agli impianti di cui all’articolo 1,»
  • Art 5, comma 2. lettera e): le parole «in genere” sono soppresse»;

Vai alla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre , n. 216 che ha pubblicato l’aggiornamento

Leggi la versione aggiornata del DM 37/2008 su Normattiva

Back To Top