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Corsi di aggiornamento GRATUITI obbligatori su nuova Norma CEI 11-27 ed. V° 2021 (PES/PAV/PEI) Erogazione il 26 maggio ONLINE la 4°sessione..

  1. In UMBRIA 5°corso di aggiornamento della norma CEI 11-27 (4 ore: dalle 14,00 alle 18,00) per il mese di OTTOBRE ULTIMO GRATUITO DEL 2023 per n.1 partecipante ad impresa, in regola con la quota associativa 2023.

PRE-ISCRIZIONE DA WEB INVIATA TRAMITE EMAIL:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh3RGYqE6QZXOAiURNE-iwqSrYdeP11KyDMwn19ZQGK2fZqg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

“Lavori in prossimità di impianti elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT”, conforme al D.Lgs. n. 81/08, alla Norma CEI EN 50110 e alla Norma CEI 11-27, quinta edizione in vigore dal 1°ottobre del 2021.

Vi comunichiamo che l’UNAE UMBRIA ha programmato per l’anno 2023 l’erogazione di piu’ sessioni del corso OBBLIGATORIO di aggiornamento  “Lavori in prossimità di impianti elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT”, conforme alla Norma CEI 11-27 quinta edizione – livello 1A+2A – e al D.Lgs. n. 81/08, destinato agli operatori elettrici che hanno seguito il corso completo sulla norma CEI 11-27 da oltre cinque anni o che comunque ritengano di doversi aggiornare sulle novità introdotte dalla norma in questi ultimi anni senza attendere la scadenza dei cinque anni.

Il corso, della durata di 4 ore (minimo previsto dalla norma), potrà essere seguito anche on-line dalla piattaforma ZOOM e http://elearnig.unae.it, dove il partecipante potrà scaricare il materiale didattico ed effettuate il TEST di verifica apprendimento finale, nel rispetto delle procedure del manuale di qualità UNAE, approvato dall’Istituto QUASER (certificazione n. 486 del 24/05/2004), per la progettazione ed erogazione di attività formativa (EA 37).

  1. Sintesi della NORMA CEI 11-27
    Vi informiamo che è stata pubblicata la nuova “V edizione della norma CEI 11-27” sulla sicurezza nell’esecuzione
    dei lavori elettrici.
    Gli aggiornamenti introdotti non vanno a modificare le procedure operative, ma precisano meglio alcuni punti e
    interessano gli aspetti organizzativi e di formazione del personale:
  • Vengono meglio precisate le definizioni dei ruoli previsti: URI (Unità Responsabile dell’Impianto), RI
    (Responsabile dell’Impianto), PL (Preposto ai Lavori);
  • Viene prescritto un aggiornamento periodico del personale di almeno 4 ore ogni 5 anni;
  • Viene aggiunto l’allegato H, ripreso dalla norma europea CEI EN 50110, che meglio esemplifica la suddivisione organizzativa dei ruoli e le relative competenze.
    Da parte nostra provvederemo ad aggiornare i corsi di formazione “PES-PAV-PEI” sia nel modulo completo (minimo 14 ore) sia nel modulo di aggiornamento (minimo 4 ore) per allinearli all’ultima edizione della norma.
    Di seguito riassumiamo i punti essenziali che hanno subito variazioni, evidenziando le novità in grassetto.
  1. Definizione dei ruoli e competenze
    URI – Unità responsabile di un impianto elettrico (definizione invariata)
    Ricordiamo che per l’URI non sono richieste le competenze PES/PAV
    L’URI è l’unità che ha la responsabilità di mantenere l’impianto elettrico in condizioni di sicurezza durante il normale esercizio, quindi questo ruolo è sempre presente anche quando non si svolgono lavori sull’impianto elettrico.
    Nelle aziende non strutturate il ruolo di URI viene assunto in pratica dal datore di lavoro che, peraltro, è soggetto agli obblighi di cui agli artt. 80 e 81 del D.Lgsl. 81/08, per quanto riguarda la sicurezza elettrica negli
    ambienti di lavoro (analisi del rischio elettrico). I compiti dell’URI possono anche essere affidati a terzi, se ciò è
    ritenuto necessario. Per aziende strutturate con grandi impianti elettrici complessi, si può individuare un’Unità
    responsabile con possibilità di delega per parti d’impianto o per periodi limitati.
    Nell’attuale variante viene ora espressamente precisato che l’URI è colui che ha normalmente il compito di
    redigere la pianificazione della manutenzione dell’impianto elettrico.
    In base a questa precisazione, e in assenza di deleghe, se un’impresa installatrice svolge attività di manutenzione
    presso un proprio cliente, resterà a carico del cliente stesso, nel suo ruolo di URI, la responsabilità di redigere il piano di manutenzione dell’impianto elettrico (l’impresa installatrice di fiducia, in quanto competente, fornirà esclusivamente la necessaria consulenza). Viceversa, il datore di lavoro potrebbe delegare e formalizzare il ruolo di URI all’impresa installatrice; in tal caso, quest’ultima assume anche l’obbligo di redigere il piano di manutenzione dell’impianto elettrico e della sua sicurezza durante il normale esercizio.
  2. RI – Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa (precedente definizione: “Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico). Ricordiamo che l’RI deve essere un PES. Rispetto alla precedente definizione, è stata aggiunta la parte “…durante l’attività lavorativa” per meglio precisare che il ruolo di RI è limitato al periodo di durata del lavoro elettrico.
  3. PL – Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (precedente definizione: “Persona preposta alla conduzione del lavoro”). Ricordiamo che il PL deve essere un PES (solo in cari particolari di attività da monoperatore può essere PAV). Ora il testo della norma è stato uniformato in quanto il ruolo di PL non aveva una definizione univoca: spesso era definito Preposto ai lavori, a volte Preposto all’attività lavorativa, in altri casi Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa e ciò risultava incongruente rispetto alla norma europea CEI EN 50110. Il precedente testo poteva inoltre determinare interpretazioni errate rispetto alla figura di Preposto previsto dal D.Lgs. 81/08; a tal fine è stata eliminata la nota 9 che recitava “Il PL della presente Norma ha tutte le attribuzioni del preposto cui si riferisce in modo generale il D.Lgs 81/08 e anche quelle particolari nel campo elettrico: pertanto, la figura del PL della presente Norma non necessariamente coincide con quella del D.Lgs 81/08”
  • Lavori complessi
    Ricordiamo che per i lavori complessi la norma prevede la redazione da parte del RI di un Piano di Lavoro in forma scritta (PdL).
    Ora viene precisato che in un piano di lavoro possono essere individuati più siti lavorativi indipendenti, ciascuno sotto la responsabilità di un PL. Se i siti lavorativi non sono indipendenti, il PL deve essere unico.
    In ogni caso le operazioni di messa in sicurezza e di rientro in esercizio devono essere coordinate dal RI che deve essere unico.
  • Misure elettriche
    Per quanto riguarda le misure elettriche viene ribadito che debbono essere utilizzati strumenti costruiti in
    conformità alle Norme di prodotto specifiche, in pratica è stato eliminato il riferimento alle norme della serie
    CEI EN 61557.
  • Formazione teorica per l’attribuzione delle competenze di PES/PAV e PEI o
    Ricordiamo che le sigle PES e PAV (persona esperta e persona avvertita) sono indicate nella norma, mentre la sigla PEI (Persona idonea all’esecuzione di lavori sotto tensione in BT) è di uso comune, ma non è indicata nella norma, e che si riferisce a “persona in possesso di idoneità formalizzata dal datore di lavoro per specifici lavori sotto tensione in BT”.
    Viene confermato che la durata minima per la parte teorica deve essere di almeno 14 ore (10 ore per PES/PAV + 4 ore per PEI) e viene precisato che può essere svolta con corsi frontali o a distanza.
    Viene introdotto l’obbligo di fare un aggiornamento al personale PES, PAV, PEI con cadenza almeno
    quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, in coerenza con il DLgs 81/08.
  • Comunicazioni
    Per le comunicazioni scritte, previste per i lavori complessi tra le varie figure presenti (ad esempio fra RI e PL), viene precisato che possono essere utilizzati sistemi digitali, purché nel tempo venga assicurata la
    tracciabilità, l’efficacia delle comunicazioni e l’identità delle persone anche al fine di permettere l’eventuale accertamento di responsabilità.
  • Messa a terra con dispositivi mobili su impianti MT e AT.
  • È stato sostituito il precedente testo (“Non si devono toccare con le mani i morsetti non ancora applicati a tutti i conduttori delle fasi”) con il seguente “Per le linee aeree non si devono toccare con le mani le morse non ancora applicate a tutti i conduttori delle fasi.”. Questo accorgimento è necessario solo per i lavori su linee aeree dove le terre mobili per lavori non vengono collegate ad un impianto di terra certificato e verificato, quindi se avviene un guasto a terra prima che tutte le fasi siano in cortocircuito e a terra, la persona che tocca il dispersore può essere sottoposto ad una tensione di contatto pericolosa. Invece questo rischio non c’è se la messa a terra viene eseguita in cabina, che ha un impianto di terra verificato e certificato, senza possibilità di tensioni di contatto pericolose.
  • Esclusione dai lavori sotto tensione per gli interventi su circuiti a tensione superiore a 1000 Vac e 1500 Vdc
  • L’art. 6.3.4.5 precisa meglio quelle attività che si possono eseguire anche su circuiti a tensione superiore a 1000 Vac e 1500 Vdc, in quanto sono escluse dai lavori sotto tensione regolati dalla norma CEI 11-15 (es. manovra di sezionatori MT o AT o interventi su apparecchiature alimentate in BT, ma con circuiti interni a tensione superiore). Viene opportunamente precisato in premessa che queste attività non costituiscono lavori sotto tensione regolati dalla norma CEI 11-15 (per i quali è necessaria l’autorizzazione del ministero – DM 4 febbraio 2011), quando i lavori si svolgono su impianti o apparecchi conformi alle norme tecniche e il personale sia stato adeguatamente formato e addestrato per l’esecuzione degli interventi.
  • Prove e ricerca guasti che richiedono la rimozione delle messe a terra e in cortocircuito.
  • Ai casi di esclusione dai lavori sotto tensione dell’art. 6.3.4.5 viene aggiunto il seguente capoverso per consentire le operazioni di prova o ricerca guasti che sono tecnicamente eseguibili solo rimuovendo le terre. “Non costituisce altresì lavoro sotto tensione l’uso di apparecchi ed attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, ricerca guasti, ecc., tecnicamente eseguibili soltanto in assenza di messa a terra e in cortocircuito di parti attive messe fuori tensione, a condizione che vengano adottate, a seguito di un’analisi del rischio, procedure (o metodi) di prova, finalizzate a prevenire che le predette parti attive siano rimesse in tensione da ogni possibile sorgente di alimentazione”.
  • Nuovo Allegato H
  • Infine è stato aggiunto l’allegato H che riprende l’analogo allegato B della norma CEI EN 50110 nel quale viene raffigurato graficamente un esempio di suddivisione dei ruoli nell’organizzazione di un lavoro elettrico fuori tensione.
  • Con riferimento alla figura, il lavoro fuori tensione deve essere eseguito sul quadro 3: le manovre necessarie per eseguire in sicurezza il lavoro fuori tensione interessano anche i quadri 2, 4 e 5 e sono eseguite dalla Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa (RI) e restano sotto la sua responsabilità per tutta la durata dei lavori la zona bianca non è interessata dall’organizzazione del lavoro e resta sotto la responsabilità di URI (URI è al di fuori del riquadro che rappresenta l’organizzazione del lavoro elettrico perché non è interessata all’organizzazione del lavoro stesso) il quadro 3 e l’area circostante con sfondo di colore giallo, individuata come “zona di lavoro o posto di lavoro”, viene consegnata da RI alla Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa” PL che coordina gli addetti al lavoro assumendo la responsabilità dell’esecuzione in sicurezza del lavoro stesso.
  • La Segreteria Tecnica UNAE UMBRIA
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